In numerosi luoghi di lavoro (specialmente nel settore agricoltura, manifatturiero o dell’industria) si riscontra la presenza di sostanze pericolose (gas, liquidi o solidi) per la salute dei lavoratori, in grado di determinare conseguenze a breve o a lungo termine.
Tra queste sostanze, i sensibilizzanti, in particolare, provocano reazioni allergiche.
Si distinguono sensibilizzanti della cute e respiratori.
La normativa europea si pone l’obiettivo di limitare il più possibile i pericoli scaturenti dall’uso di queste sostanze, obbligando i datori di lavoro a valutarne il rischio, eliminandolo o riducendolo, e ad adottare idonee misure di controllo (da monitorare nel corso del tempo). Le normative nazionali devono recepire le direttive europee avendo la possibilità di introdurre disposizioni più severe quali, ad esempio, l’abolizione di determinate procedure o la scelta di soglie d’attenzione più basse.
Per quanto concerne la valutazione di rischi, è necessario eseguire un inventario delle sostanze utilizzate e di quelle generate durante il processo lavorativo (fumi o polveri), acquisire informazioni su tali sostanze, esaminare intensità, durata, frequenza e condizioni d’esposizione, stimare possibili effetti derivanti da un uso combinato e classificare la gravità dei rischi identificati. Ai fini della valutazione e della gestione dei rischi occorre considerare i limiti di esposizione professionale (LEP) alle sostanze pericolose previsti per legge.
Gli Stati membri fissano i propri LEP che possono essere vincolanti (devono essere obbligatoriamente rispettati) o indicativi (rappresentano un’indicazione di ciò che dovrebbe essere raggiunto).
La principale fonte per verificare i potenziali pericoli di una sostanza è rappresentata dall’etichetta che il produttore, o l’importatore, deve apporre sulla confezione, riportando: denominazione o nome commerciale della sostanza o del prodotto, nome e indirizzo del responsabile della sua immissione sul mercato, denominazione/i del contenuto pericoloso, numeri di registrazione CE per le sostanze (numero Einecs o Elincs), indicazioni standardizzate di pericolo, simboli di pericolo, indicazioni di rischio (frasi R) e norme di sicurezza (frasi S).
Sia le frasi R (descrizioni standardizzate dei rischi potenziali) che le frasi S (misure preventive da adottare) sono fissate da direttive comunitarie.
Le azioni previste dalla normativa comunitaria comprendono:
- Eliminazione della sostanza o del processo;
- Sostituzione della sostanza o del processo;
- Attuazione di misure di controllo che limitino i rischi per la salute dei lavoratori.
L’eliminazione di una sostanza pericolosa può condurre a un miglioramento dello stato di salute dei lavoratori (a breve e a lungo termine), a un minor inquinamento dell’ambiente, a una riduzione dei costi per l’azienda (uso di materiali meno costosi, meno assenteismo e minori spese per le misure di controllo) e a processi di lavoro più efficienti.
Qualora non fosse possibile eliminare o sostituire un prodotto o una procedura, è opportuno controllare i processi di lavoro utilizzando strumenti e materiali che riducano la liberazione di sostanze pericolose. È, importante, inoltre, adottare misure di protezione collettiva alla fonte (ad es. ventilazione), misure organizzative (ad es. riduzione della durata, dell’intensità d’esposizione e del numero di lavoratori esposti) e misure di protezione individuale (respiratori, guanti, calzature e indumenti protettivi). Le misure di controllo introdotte vanno monitorate costantemente al fine di individuare eventuali deterioramenti o modifiche da apportare.
Un altro aspetto fondamentale è la presa di coscienza da parte dei lavoratori dei rischi cui sono esposti, possibile grazie alla fornitura di sufficienti informazioni e un’adeguata formazione.
I soggetti interessati, infatti, devono essere al corrente dei pericoli che corrono, delle misure preventive e dei dispositivi di protezione disponibili. Essi devono sapere, inoltre, a chi rivolgersi per comunicare problemi di salute (medico competente).
La normativa Europea
L’Unione Europea, come riportato nell’articolo 153 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (ex articolo 137 del TCE), sostiene e completa l’azione degli Stati membri nell’attuazione di norme finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
La legislazione europea, in tema di salute e sicurezza sul lavoro, comprende: direttive, linee guida e norme europee.
La Direttiva 89/391/CEE del Consiglio delle Comunità Europee, del 12 giugno 1989 (Direttiva Quadro sulla SSL), rappresenta il fondamento normativo in tema di sicurezza sul lavoro, comprendendo principi generali relativi a: prevenzione dei rischi professionali, protezione della sicurezza e della salute, eliminazione dei fattori di rischio e di incidente, informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori.
Le direttive costituiscono dei documenti giuridicamente vincolanti che gli Stati Membri hanno il dovere di recepire nella propria legislazione nazionale avendo, tuttavia, la possibilità di adottare direttive specifiche più severe.
Per linea guida, invece, s’intende un documento non vincolante volto a favorire la messa in atto delle direttive europee. Le linee guida possono contenere buone prassi per la prevenzione dei rischi, raccomandazioni del Consiglio, istruzioni pratiche e comunicazioni della Commissione europea.
Quanto alle norme europee, le “norme armonizzate” secondo il “nuovo approccio” sono stabilite e aggiornate periodicamente da organismi europei di normalizzazione: Comitato europeo di normalizzazione (CEN), Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) e Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI).
La Direzione Generale per l’Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità della Commissione Europea lavora attivamente per diffondere informazioni, fornire una guida e promuovere ambienti di lavoro sani collaborando con l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), l’Agenzia Europea per la salute e sicurezza sul lavoro e la Fondazione Europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.